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Statuto

ISTITUTO NAZIONALE DI DIAGNOSTICA E PATOLOGIA EDILIZIA

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ARTICOLO.1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA.

1. È costituita ai sensi degli artt. 14 ss cc, un’Associazione denominata “Istituto Nazionale di Diagnostica e Patologia Edilizia” (d’ora in avanti Associazione) o anche brevemente “I.N.D.E.P.”, con sede via Via Enrico Jovane, 53 – 00156 Roma, Presso lo Studio Unibusiness Consulting Soc. Coop. Consulenza Fiscale – Societaria – Contabile..

2. L’Associazione potrà istituire, con delibera dell’Assemblea ordinaria, sedi secondarie, amministrative, sezioni locali.

3. La variazione di sede legale nell’ambito comunale, deliberata dall’Assemblea ordinaria dei soci, non dovrà intendersi quale modifica del presente statuto.

4. L’Associazione potrà aderire ad Associazioni, Federazioni o Confederazioni o altri soggetti giuridici che abbiano attinenza con il proprio statuto sociale, secondo le modalità e gli accordi che saranno di volta in volta sottoscritti.

5. La durata dell’Associazione è illimitata.

ARTICOLO.2

ASSENZA DELLO SCOPO DI LUCRO ED OBIETTIVI:

1. L’Associazione è libera, apartitica, apolitica e aconfessionale, non ha finalità di lucro, e persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso mediante la prevenzione dell’insorgenza di eventi patologici, la diffusione delle buone pratiche edilizie, la riduzione dell’incidenza dei danni, dei difetti e del degrado delle costruzioni, con l’obiettivo di migliorare la salubrità e la sicurezza delle stesse, riducendo i rischi di salute fisica ed emotiva dei proprietari immobiliari, dei gestori e degli utilizzatori.

2. Nello specifico, l’Associazione intende perseguire il suddetto obiettivo mediante le seguenti attività:

a) attività culturale di formazione e divulgazione del corretto approccio metodologico per l’individuazione e la risoluzione dei principali errori e difetti costruttivi in campo edile e conseguenti danni;

b) prevenzione dell’insorgenza di eventuali eventi patologici delle costruzioni edilizie attraverso la corretta formazione delle maestranze e dei professionisti;

c) elaborazione di protocolli e linee guida, sia a livello pratico che teorico, atte a prevenire e sanare qualsiasi forma di patologia edilizia;

d) promozione della cultura di prevenzione e risoluzione delle conseguenze dannose sull’individuo in termini di vivibilità, fruibilità, salute, sicurezza;

e) formazione dei tecnici del settore edile e delle imprese, mediante organizzazione di eventi, convegni, seminari, conferenze, ivi comprese le attività editoriali e di pubblicazione;

f) diffusione della cultura della prevenzione in tema di sicurezza e salubrità delle costruzioni edilizie con qualsiasi mezzo ritenuto idoneo a sensibilizzare la pubblica opinione, diretto sia a professionisti del settore che cittadini ed Enti Pubblici.

g) L’Associazione potrà altresì promuovere forme di collaborazione con le Università, Aziende ed ogni altra istituzione di formazione pubblica o privata anche per la formazione di giovani laureati;

h) pubblicazione di collane editoriale, testi o altri articoli scientifici

i) organizzazione di attività di volontariato di pronto intervento in occasione di emergenze, disastri ambientali e calamità naturali;

3. L’Associazione può inoltre svolgere attività diverse da quelle precedentemente elencate, purché secondarie e strumentali rispetto ad esse, secondo i criteri e i limiti previsti dalla disciplina applicabile.

4. L’Associazione si impegna a garantire la qualificazione tecnica e professionale dei propri associati, la diffusione della cultura della sicurezza e della tutela del valore immobiliare, della salubrità del rispetto della normativa vigente in materia edile, in favore di tutta la collettività. L’Associazione intende perseguire i suddetti fini anche mediante attività di studio, analisi, formazione, aggiornamento.

ARTICOLO.3

MARCHIO

1. L’Istituto Nazionale di Diagnostica e Patologia Edilizia dispone di proprio marchio distintivo.

2. Detto marchio può essere usato dai soci sotto controllo dell’Associazione.

3. Qualora si verificasse un uso contrario alle disposizioni dello statuto, l’Istituto Nazionale di Diagnostica e Patologia Edilizia si tutelerà nelle forme che riterrà opportune nei confronti del/dei soci inadempienti.

ARTICOLO.4

SOCI

1. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividano gli scopi e le finalità e che si impegnino a realizzarli e che, pertanto, si riconoscano ed accettino il presente Statuto.

2. È espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.

3. Tutti i soci godono dei medesimi diritti e sono raggruppati nelle seguenti categorie:

  • Ordinari
  • Sostenitori
  • Fondatori
  • Onorari

In seguito denominati congiuntamente “soci”

4. Sono soci ordinari le persone fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo alla qualità di Socio e che abbiano versato la quota ordinaria definita annualmente dal Consiglio Direttivo.

5. Sono soci sostenitori le persone fisiche o giuridiche ammesse dal Consiglio Direttivo alla qualità di Socio e che abbiano versato oltre la quota ordinaria anche un contributo economico aggiuntivo definito annualmente dal Consiglio Direttivo.

6. Sono soci fondatori le persone fisiche che hanno costituito l’Associazione e partecipato all’assemblea costituente dell’Istituto Nazionale di Diagnostica e Patologia Edilizia.

7. Sono soci onorari, ai sensi del seguente articolo 5.6 del presente Statuto, quelle persone fisiche che per particolari meriti professionali o morali, l’Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, decide di conferire loro l’iscrizione all’Associazione. Non sono tenuti a versare quota associativa.

ARTICOLO.5

DOMANDA DI AMMISSIONE

1. Chiunque condivida gli scopi e le finalità indicati nel presente Statuto ed intenda essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo un apposito modulo di domanda predisposto dal Consiglio Direttivo in cui si faccia riferimento alla struttura tecnico/organizzativa del richiedente.

2. Il richiedente dichiarerà inoltre la piena osservanza dell’etica professionale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli Organi dell’Associazione. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da un minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall’esercente la responsabilità genitoriale, anche disgiuntamente.

3. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi.

4. Al compimento della maggiore età, essi acquisiranno il diritto ad essere candidati, al ricorrere degli altri requisiti di volta in volta previsti, ad una carica elettiva dell’Associazione.

5. L’Associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all’ammissione dei soci, né prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa o collega, in qualsiasi forma, la partecipazione sociale alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

6. A persone che si sono distinte per particolari meriti professionali e morali è possibile attribuire la qualifica di “Socio onorario”, che risponde comunque al principio di uguaglianza di tutti i soci, senza esclusione o diversificazione di diritti e doveri.

7. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare la deliberazione di ammissione all’interessato. In caso di diniego, la delibera di rigetto deve essere motivata e comunicata all’interessato entro 60 giorni; quest’ultimo, entro i successivi 30 giorni, può proporre revisione al Collegio dei Probiviri, ovvero in assenza di nomina dell’anzidetto Collegio all’Assemblea dei soci appositamente convocata entro 30 giorni dalla ricezione del ricorso.

8. La qualifica di socio, è conseguita al momento della delibera di accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo ovvero in sede di revisione dal Collegio dei Probiviri ovvero dall’Assemblea dei Soci, con insorgenza dell’obbligo di versamento della quota associativa e contributo aggiuntivo, quest’ultimo se previsto.

9. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa.

ARTICOLO.6

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione alle attività e di utilizzo delle strutture dell’Associazione. Ogni socio, purché in regola nel versamento delle quote annuali e contributi aggiuntivi se previsti, ha diritto di partecipazione all’assemblea dei Soci e di voto per l’elezione degli organi associativi, l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e per ogni ordine del giorno all’Assemblea dei Soci sottoposto.

2. I soci hanno diritto ad esaminare i libri sociali obbligatori (i.e.: libro soci, libro delle adunanze e deliberazioni dell’Assemblea, libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell’Organo di controllo e degli altri Organi sociali), previa richiesta scritta inviata a mezzo PEC o raccomandata A.R. con un preavviso minimo di 15 giorni. In particolare, l’accesso ai predetti libri potrà avvenire presso la sede dell’Associazione, con modalità tali da non intralciare la gestione sociale, durante gli orari d’ufficio indicati dall’Associazione. I soci sono tenuti alla riservatezza sui fatti e sui documenti di cui hanno in tal sede conoscenza e saranno responsabili per i danni subiti dall’Associazione in caso di indebita rivelazione e/o utilizzo di fatti e/o documenti appresi durante l’esercizio del controllo. In ogni caso, l’Associazione potrà richiedere al socio la sottoscrizione di un previo impegno a non utilizzare le informazioni e i documenti appresi per attività concorrenziali.

3. I soci sono tenuti:

a) all’osservanza del presente Statuto, degli eventuali regolamenti interni e delle deliberazioni legittimamente assunte dagli organi associativi;

b) a versare la quota associativa annuale e il contributo aggiuntivo, esclusivamente tramite bonifico bancario o strumento similare tracciato, stabiliti dal Consiglio Direttivo in funzione dei programmi di attività.

4. La quota associativa e i contributi economici aggiuntivi non sono in nessun caso restituibili. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO.7

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO.

1. La qualifica di socio si perde per recesso, per esclusione, per decadenza determinata quest’ultima dal mancato versamento della quota associativa annuale e dal contributo economico aggiuntivo o dalla perdita dei requisiti previsti dalla legge o dallo Statuto per l’adesione all’Associazione o per causa di morte.

2. Il socio dovrà comunicare per iscritto al Consiglio Direttivo la propria volontà di recedere. Il recesso avrà effetto immediato a decorrere dalla ricezione della comunicazione delle volontà di recedere al Consiglio Direttivo.

3. Costituiscono causa di applicazione di sanzioni disciplinari (tra cui la esclusione) il mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari, del codice etico o delle deliberazioni o direttive legittimamente assunte dagli organi associativi o in generale l’assunzione di comportamenti o lo svolgimento di attività contrari agli interessi morali o materiali dell’Associazione e ai principi di democrazia interna, in tutti i casi in cui possa derivare un danno, di qualunque natura, anche morale o reputazionale, all’Associazione.

4. In tali casi, il Consiglio Direttivo dell’Associazione, valutato il comportamento del singolo socio, potrà adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

a) richiamo scritto;

b) esclusione del socio dall’Associazione. In tal caso resterà dovuta la quota associativa e contributo economico aggiuntivo se non ancora versati dal socio escluso.

5. Il Consiglio Direttivo, adotterà i provvedimenti disciplinari di cui sopra tenuto conto della gravità della condotta o infrazione commessa e degli eventuali episodi di recidiva della medesima o di altra condotta o infrazione. Il Consiglio Direttivo, dovrà prima contestare per iscritto al socio l’addebito così che egli abbia la facoltà di presentare, nei successivi 10 giorni, al Consiglio Direttivo, controdeduzioni e difese della singola posizione, con facoltà anche di chiedere di essere sentito personalmente.

6. All’esito della procedura appena descritta, e se richiesto a seguito dell’audizione del socio, il provvedimento decisorio potrà essere adottato dal Consiglio Direttivo entro 30 giorni trascorsi i quali la contestazione si intende decaduta. Del provvedimento decisorio dovrà essere data pronta comunicazione scritta al socio, il quale, entro 15 giorni dall’avvenuta ricezione, potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri dell’Associazione ovvero, nel caso in cui l’organo non sia stato istituito, all’Assemblea ordinaria dei soci, che dovranno pronunciarsi sulla base dei documenti della procedura di contestazione acquisiti nella prima fase entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta di riesame. Trascorso tale termine il ricorso si intenderà accolto. I provvedimenti sanzionatori sono sospesi in pendenza di ricorso.

7. Il mancato pagamento della quota associativa annuale o soltanto del contributo economico aggiuntivo entro 6 mesi decorrenti dall’inizio dell’esercizio sociale comporta l’automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità, salvo diversa delibera del Consiglio Direttivo che potrà ammettere una dilazione per gravi motivi.

8. I soci receduti, decaduti od esclusi non hanno diritto al rimborso della quota associativa annuale e/o del contributo economico aggiuntivo versati.

9. Il recesso, l’esclusione, la decadenza del socio determinano automaticamente l’immediata decadenza dalla carica sociale eventualmente rivestita all’interno dell’Associazione.

ARTICOLO.8

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

L’associazione opera attraverso:

  • Assemblea dei soci
  • Consiglio Direttivo
  • Presidente
  • Vicepresidenti
  • Collegio dei Probiviri
  • Organo di Controllo.

ARTICOLO.9

ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L’assemblea rappresenta la totalità dei soci.

2. Hanno facoltà di voto tutti i soci ordinari, sostenitori e fondatori in regola con il pagamento delle quote associative e dei contributi economici aggiuntivi se previsti. Ciascun socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare in Assemblea sino ad un massimo di due soci.

3. L’assemblea viene convocata dal Presidente almeno una volta all’anno e comunque entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio precedente entro il 30 Aprile per approvare il rendiconto consuntivo della gestione dell’esercizio annuale precedente e il budget finanziario previsionale per l’esercizio in corso.

4. L’assemblea deve essere convocata anche quando ne facciano richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto. La convocazione è effettuata dal Presidente del Consiglio Direttivo con avviso, da pubblicare sul sito web, affiggere presso la sede dell’Associazione e da portare a conoscenza dei soci con altre forme di pubblicità (quali, a titolo di esempio., comunicazione scritta con PEC, raccomandata a/r, strumenti sociali digitali, es. Whatsapp o Telegram, dove è possibile verificare l’avvenuta ricezione) almeno quindici giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un’ora dalla prima convocazione. L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è normalmente presieduta dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, salvo il caso in cui l’Assemblea, a maggioranza dei presenti, provveda a nominare, per singola adunanza, il proprio presidente.

5. L’assemblea si ritiene valida in prima convocazione stante la presenza della metà più un socio con diritto di voto. In seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei soci presenti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’Assemblea validamente costituita.

6. Per l’Assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’Associazione, occorre in prima convocazione la presenza (personale o per delega) di almeno tre quarti dei soci aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, che può aver luogo a distanza di almeno un’ora a distanza dalla prima convocazione, occorre la presenza (personale o per delega) di almeno un terzo dei soci aventi diritto di voto e il voto favorevole di almeno i 2/3 dei presenti. Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento e la devoluzione del patrimonio è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ (tre/quarti) dei soci aventi diritto.

7. Le deliberazioni sono assunte con voto palese, tranne nei casi in cui venga richiesto il voto segreto dalla legge o da almeno il trenta per cento dei soci presenti.

8. È ammessa inoltre la partecipazione di ogni socio in Assemblea a distanza, in video conferenza o in video conferenza, ma in ogni caso purché sia garantita la possibilità di verificare l’identità del socio che partecipa e vota a distanza.

9. L’Assemblea nomina un Segretario e, all’occorrenza, gli scrutatori.

10. Di ogni seduta dell’Assemblea è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, il verbale da trascriversi sul libro delle adunanze dell’Assemblea, custodito a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione.

ARTICOLO.10

COMPITI DELL’ASSEMBLEA

1. L’Assemblea ha i seguenti compiti:

a) elabora e fissa i principi e gli indirizzi generali dell’Associazione;

b) approva il rendiconto annuale consuntivo;

c) effettua proposte per le attività istituzionali, secondarie e strumentali;

d) delibera le modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell’Associazione;

e) delibera l’adesione ad altre Associazioni, Federazioni o Confederazioni o altri soggetti giuridici che abbiano attinenza con il proprio statuto sociale;

f) previa determinazione del numero dei componenti, elegge e revoca il Consiglio Direttivo;

g) nomina l’Organo di Controllo se previsto dalla legge, la società di revisione legale o il revisore legale dei conti; i componenti il Collegio dei Probiviri;

h) nomina e revoca il Socio Onorario;

i) delibera in merito ai ricorsi in materia di contestazione disciplinare ed esclusione dei soci, nei casi in cui non venga nominato il Collegio dei Probiviri;

j) delibera sulle scelte del metodo delle votazioni;

k) può nominare, con riferimento alle singole adunanze assembleari, il proprio presidente;

l) tutte le competenze previste dal presente Statuto.

ARTICOLO.11

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo è l’organo di amministrazione dell’Associazione dura in carica tre anni ed è composto da un numero dispari di membri compreso tra un minimo di 3 ed un massimo di 11 eletti fra i soci. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall’Assemblea ai sensi del precedente articolo 10.

2. La cessazione dell’incarico di ciascun consigliere ha efficacia immediata dalla comunicazione al Consiglio Direttivo delle dimissioni ovvero dalla delibera del Consiglio Direttivo di accertamento della causa di decadenza, salvo quanto previsto dalla clausola 7.6 del presente statuto associativo. In caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno 3 volte consecutive, ai componenti cessati subentrano automaticamente i primi dei non eletti in sede di Assemblea al tempo della delibera per il rinnovo delle cariche sociali. Il Consiglio Direttivo prende atto dell’avvenuto subentro nella sua prima seduta utile.

3. Le nomine effettuate per sostituzioni di uno o più consiglieri durante il corso del triennio decadono alla scadenza del triennio medesimo di incarico dell’intero Consiglio Direttivo. I Consiglieri sono rieleggibili.

4. Nell’impossibilità di attuare tale modalità di sostituzione, il Consiglio Direttivo non procederà a nessuna sostituzione fino alla successiva Assemblea dei Soci, cui spetterà eleggere i sostituti per il reintegro dell’organo fino alla sua naturale scadenza.

5. Se viene meno la maggioranza dei membri, decade l’intero Consiglio Direttivo e i componenti ancora rimasti in carica in regime di prorogatio debbono convocare entro 15 giorni l’Assemblea dei Soci perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo.

6. I componenti del Consiglio Direttivo svolgono la loro attività che potrà essere retribuita su decisione dell’Assemblea dei soci. È sempre riconosciuto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

7. La validità della riunione è subordinata dalla presenza di almeno un terzo dei componenti del Consiglio Direttivo. Le decisioni sono prese mediante votazione, in caso di parità di voto deciderà il Presidente o chi presiede la seduta.

8. Il Presidente si riserva di invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo., in qualità di osservatori non aventi diritto al voto, quelle personalità che riterrà opportune.

ARTICOLO.12

POTERI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il Consiglio Direttivo dispone di tutti i poteri d’ordinaria e straordinaria amministrazione, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea.

2. Il Consiglio Direttivo, se non è nominato dall’Assemblea dei Soci all’interno dei componenti eletti, alla prima adunanza convocata dal consigliere anziano provvede a nominare al proprio interno il Presidente, il vicepresidente e il tesoriere.

3. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

a) predisporre gli atti da sottoporre all’Assemblea;

b) dare esecuzione alle delibere assembleari;

c) formalizzare gli atti per la gestione dell’Associazione;

d) adottare eventuali regolamenti interni ritenuti utili alla gestione e vita associativa;

e) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;

f) deliberare in merito all’adesione di un nuovo socio, ovvero ratificarne l’adesione e curare la tenuta e l’aggiornamento del libro soci;

g) deliberare l’esclusione dei soci o agli altri provvedimenti disciplinari e recepire con delibera le comunicazioni di recesso pervenute da parte di ciascun socio;

h) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione che non siano spettanti all’Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

i) elaborare il rendiconto consuntivo di esercizio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 aprile di ciascun anno ed il budget finanziario previsionale. La mancata approvazione del rendiconto consuntivo da parte dell’Assemblea dei Soci è causa di decadenza del Consiglio Direttivo;

j) stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e ai soci per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell’Associazione;

k) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinare le stesse;

l) quantificare la quota annuale associativa, il contributo economico annuale aggiuntivo, e le modalità della loro riscossione.

ARTICOLO.13

IL PRESIDENTE

1. È individuato dall’Assemblea tra i componenti eletti al Consiglio Direttivo, resta in carica unitamente al Consiglio Direttivo, ed è rieleggibile.

2. Sono attributi al Presidente:

a) la rappresentanza legale dell’associazione;

b) la facoltà di querela nei confronti di reati commessi verso l’associazione;

c) convocare e presiedere l’assemblea dei soci;

d) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo;

e) avere cura che le decisioni prese siano sempre in sintonia con lo statuto ed i regolamenti associativi;

h) sottoscrivere gli atti gestionali compiuti dall’Associazione;

i) aprire e chiudere conti correnti bancari e postali, procedere agli incassi da terzi e autorizzare i pagamenti, di concerto con il Tesoriere qualora nominato;

j) nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l’Associazione;

4. In caso di assenza o di impedimento, deliberato dal Consiglio Direttivo, le sue mansioni vengono temporaneamente esercitate dal Vice Presidente o altro consigliere individuato che assumerà anche la rappresentanza legale per il tempo previso in delibera del Consiglio Direttivo;

3. In caso di dimissioni, spetta al Vice Presidente o dal consigliere anziano in carica convocare entro 30 giorni il Consiglio Direttivo per l’elezione del nuovo Presidente.

ARTICOLO.14

SINDACI REVISORI

1. Sono scelti dall’assemblea in ordine di tre effettivi e due supplenti.

2. L’assemblea nomina tra i tre effettivi il presidente. La loro carica dura tre anni e sono rieleggibili. In caso di rinuncia di un sindaco effettivo si procede alla sostituzione con un supplente con il criterio dell’anzianità.

3. I sindaci possono essere anche scelti al di fuori dell’associazione. Essi controllano la gestione economica e finanziaria dell’associazione con il diritto di svolgere tale funzione sia collegialmente che singolarmente.

4. Sarà loro cura la redazione di un rapporto annuale da presentare al Consiglio Direttivo. sul bilancio sia consuntivo che preventivo.

5. Ai sindaci verrà corrisposto un compenso annuale su indicazioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO.15

ORGANO DI CONTROLLO

1. L’Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall’Assemblea qualora previsto dalla legge.

2. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’Associazione e attesta la conformità del bilancio.

3. L’Organo di controllo, quando nominato in composizione collegiale, è composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dall’Assemblea. Nomina nel suo seno il Presidente.

4. L’Organo di Controllo, anche monocratico, dura in carica tre anni, è riconfermabile e i suoi componenti possono essere revocati solo per giusta causa dall’Assemblea.

5. I membri dell’Organo di Controllo devono essere soggetti esterni e non appartenere all’Associazione, devono adempiere al loro dovere con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell’incarico; costituiscono cause di impedimento alla nomina quelle previste all’articolo 2399 del c.c.; il componente dell’Organo di Controllo o, in caso di Organo di Controllo collegiale almeno uno dei suoi membri, deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all’art. 2397, comma 2 c.c..

6. Di ogni seduta è disposto il verbale che deve essere trascritto sul libro dell’Organo di Controllo custodito e tenuto a cura del medesimo.

ARTICOLO .16

COLLEGIO DEI PROBIVIRI E FORO COMPETENTE

1. È rimessa all’Assemblea la decisione relativa alla costituzione facoltativa del Collegio dei Probiviri ed il compenso da attribuire.

2. Il Collegio dei Probiviri è l’organo di garanzia statutaria e di giustizia interna dell’Associazione, composto da tre membri effettivi, di cui uno Presidente indicato dall’Assemblea dei Soci, e due supplenti che subentrano in caso di dimissioni o decadenza dall’incarico dei membri effettivi, nominati dall’Assemblea dei Soci al di fuori dei componenti del Consiglio Direttivo, tra soggetti dotati di indubbia moralità, anche tra non soci.

3. Si pronuncia sulle decisioni relative al rigetto di ammissione di una candidatura a socio da parte del Consiglio Direttivo, ovvero sulla regolare applicazione delle norme statutarie tra i soci e in riferimento alle attività e delibere degli organi associativi che potranno essere annullate dal Collegio dei Probiviri se richiesto e sulle eventuali impugnazioni dei provvedimenti disciplinari irrogati dal Consiglio Direttivo.

4. Il Collegio senza alcuna formalità di procedura, purché nel rispetto del principio del contraddittorio e del diritto di difesa, si pronuncia entro il termine massimo di 60 giorni dalla ricezione della relativa richiesta/ricorso, eventualmente prorogabili di altri 15 giorni.

5. Di ogni seduta è disposto, a cura del Presidente e del Segretario, nominato di volta in volta, il verbale che verrà approvato seduta stante.

6. Il ricorso al Collegio dei Probiviri, se nominato, costituisce condizione di procedibilità per poter adire l’Autorità giudiziaria ordinaria in relazione alle materie deferite al Collegio medesimo ai sensi del presente Statuto. Dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

7. Per ogni controversia che non sia stata definita nei modi di cui sopra è competente in via esclusiva il foro del luogo in cui ha sede l’Associazione.

ARTICOLO .16

AUDIO/VIDEO CONFERENZE ADUNANZE

1. È possibile tenere qualsiasi riunione di organo associativo, con interventi dislocati in più luoghi, con audio/video collegamenti cui dovrà essere dato atto nel verbale di adunanza.

2. È sempre necessario che:

a. Presidente e Segretario (qualora nominato) siano presenti nel medesimo luogo della riunione;

b. vi sia la possibilità, per il Presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare, constatare e proclamare i risultati delle elezioni;

c. venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;

d. venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio delle opinioni, la possibilità di intervento, la possibilità di visionare i documenti da depositarsi presso la sede nei giorni che precedono l’adunanza;

e. venga garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;

f. vengano indicati nell’avviso di convocazione, ovvero successivamente le modalità per i collegamenti audio-video che gli intervenuti possano utilizzare.

3. In presenza dei suddetti requisiti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente unitamente al Segretario della riunione, per consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

ARTICOLO .18

CAUSE DI INCOMPATIBILITA’ ED ELEGGIBILITA’

1. L’appartenenza agli Organi di direzione dell’Associazione è incompatibile con incarichi politici (carica di membro del governo o parlamento regionale, nazionale o europeo, della Giunta Regionale, di Presidente di Amministrazione Provinciale o di Città Metropolitana, di membro di Giunta e di Consiglio dell’Amministrazione Provinciale e della Città Metropolitana e di membro della Giunta o del Consiglio comunale o delle unioni dei Comuni, etc), amministrativi decisionali ed esecutivi in organizzazioni politiche, sindacali e associative concorrenti, in istituzioni pubbliche ed in istituzioni e/o enti di previdenza ed assistenza sociale, con cariche direttive in Aziende aventi rapporti di interesse commerciale o finanziario con l’Associazione.

2. Ciascuna causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità del soggetto interessato e, ove già nominato o eletto, la decadenza del medesimo dalla carica, della quale prenderà atto il Consiglio Direttivo nella prima seduta utile secondo le modalità di cui sopra. Allo stesso modo, si avrà la decadenza dalla carica di componente del Consiglio Direttivo di colui che, nelle rispettive riunioni di tale Organo, dovesse, senza idonea giustificazione, essere assente per almeno tre volte consecutive.

3. Non possono, inoltre, essere eletti alla carica di membro del Consiglio Direttivo soci che abbiano tra loro rapporti di coniugio, ascendenza, discendenza e parentela sino al secondo grado. Tale causa di incompatibilità determina l’ineleggibilità di entrambi i soggetti interessati e, ove già nominati o eletti, la decadenza di entrambi dalla carica (salvo che uno dei due rinunci immediatamente al mandato). Il subentro avverrà ai sensi dell’art. 11 del presente statuto.

ARTICOLO .19

PATRIMONIO SOCIALE E RISORSE ECONOMICHE

1. Il patrimonio dell’Associazione è costituito dal complesso di tutti i beni mobili e immobili comunque appartenenti all’Associazione medesima, contributi associativi, dagli interessi attivi, dai contributi e somme erogate da Enti a favore dell’associazione, proventi per le pubblicazioni varie e comunque da tutte quelle somme che, salve le relative autorizzazioni di legge, siano state acquisite dall’associazione.

2. Tutto quanto costituente il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, deve essere in ogni caso obbligatoriamente utilizzato e destinato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente Statuto.

3. L’Associazione trae le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti economiche quali quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi delle attività a favore dei soci, dei loro familiari, di terzi, proventi delle attività di raccolta fondi

ARTICOLO .20

SCRITTURE CONTABILI E BILANCIO

1. L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2. L’Associazione, in relazione all’esercizio sociale, redige il rendiconto economico finanziario consuntivo al quale va unita una relazione sulla gestione per i fatti di maggiore interesse associativo.

3. Il rendiconto economico finanziario consuntivo, unitamente alla relazione di gestione, è predisposto dal Consiglio Direttivo, che provvede a depositarlo nella sede dell’Associazione almeno 15 giorni prima della riunione dell’Assemblea indetta per la sua approvazione.

ARTICOLO .21

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

1. In caso di estinzione o scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio residuo, dopo la liquidazione, sarà devoluto ad altro ente con finalità analoghe, secondo le disposizioni dell’Assemblea dei Soci, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

2. Nel caso di cessazione della propria attività, l’associazione nominerà un liquidatore al fine di destinare il proprio patrimonio netto nei termini e nei modi consentiti dalla legge.

ARTICOLO .22

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI

1. E’ fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve, comunque denominate o altre disponibilità dell’Associazione ai soci, ai lavoratori e collaboratori, ai componenti degli Organi Sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

2. L’Associazione ha l’obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ARTICOLO.23

NORME TRANSITORIE FINALI

1. Per quanto non espresso nel presente statuto si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia.

2. Lo Statuto, secondo la presente stesura, entra in vigore il giorno successivo alla data della sua approvazione da parte dell’Assemblea.

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Approvato dall’Assemblea costitutiva dei Soci dell’Associazione Istituto Nazionale di diagnostica e Patologia Edilizia del 01 ottobre 2023.

Modificato dall’Assemblea dei soci dell’Associazione Istituto Nazionale di diagnostica e Patologia Edilizia del 03 luglio 2023.